La foto mostra una vetrata con il logo dell'INPS

Con questo scritto avviamo un viaggio nei meandri della legislazione che si occupa della tutela sia di natura previdenziale che assistenziale, con riferimento ai soggetti colpiti da cecità. Il primo passo non può prescindere dalla legge n.138 del 03/04/2001 che definisce “le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell’ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale” (art. 1).

La prima distinzione operata dalla legge sopra citata riguarda chi è affetto da cecità e chi invece da ipovisione, distinguendo all’interno delle due categorie tra ciechi totali e ciechi parziali e successivamente tra ipovedenti gravi, medio-gravi ed infine lievi (articoli da 2 a 6). Tale distinzione acquista fondamentale importanza ai fini del riconoscimento di benefici sia di natura previdenziale che assistenziale.

Il passaggio iniziale, riservandosi sin d’ora di esaminare più analiticamente e dettagliatamente i benefici previsti dalle normative vigenti con riferimento ai vari gradi di cecità e/o ipovisione, non può prescindere dall’accertamento della invalidità. Il soggetto interessato deve rivolgersi al proprio medico curante, o ad un medico autorizzato come “certificatore”, al fine di ottenere un certificato attestante la natura della infermità invalidante. Attestata l’infermità, tale certificazione viene inviata telematicamente, e contestualmente il medico rilascia al richiedente ricevuta attestante l’invio telematico del certificato. La validità del certificato è di 90 giorni.

Successivamente l’interessato, personalmente attraverso il canale Inps o tramite Patronato, richiede, con apposita domanda, di essere sottoposto a visita medico-legale. L’Inps comunica la data di visita a cui sarà sottoposto l’interessato per l’accertamento presso la Commissione della Asl. Con verbale definitivo l’Inps comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza, e nel caso di accoglimento, la percentuale di invalidità anche ai fini dei benefici previsti dalla legge 104/92.

L’accertamento della invalidità da parte dell’Inps prevede l’erogazione di provvidenze economiche (pensione di invalidità) oltre ad altri benefici che in seguito esamineremo. Giova evidenziare che l’erogazione della pensione di invalidità, pari a € 302,23 nel caso di ciechi civili assoluti, e di € 279,47 per gli altri casi di cecità, è subordinata al reddito del beneficiario, essendo esclusa nel caso in cui il reddito supera la somma di € 16.532,10 con riferimento all’anno 2017. Di diversa natura invece la previsione di natura assistenziale, e quindi a prescindere da qualsiasi reddito, che si concretizza con il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in favore dei ciechi civili assoluti, commisurata in € 911,53. Un ulteriore riconoscimento quale indennità speciale è prevista per i ciechi ventesimisti commisurata in € 208,83 (sempre con riferimento all’anno 2017).

Prossimamente esamineremo gli ulteriori benefici derivanti dalla legge 104/92 e da previsioni normative a tutela dei lavoratori.

*Patronato CAF Pagano

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